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Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti

Con la Circolare n. 6/2022 di Invitalia sono state definite le modalità e i termini di avvio dell’operatività ai sensi degli “Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti” – Sezione 2.2 del Quadro temporaneo di crisi per sostenere l’economia nel contesto dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia (di seguito “Temporary Crisis Framework” o “TCF”).

Quando: a partire dal 30/08/2022

Beneficiari: PMI e, limitatamente all’operatività su portafogli di finanziamenti, MidCap in possesso dei seguenti requisiti:

  1. a) esigenza di liquidità direttamente o indirettamente connessa al turbamento dell’economia causato dall’aggressione della Russia contro l’Ucraina, dalle sanzioni imposte dall’UE, così come dalle contromisure adottate dalla Federazione Russa
  1. b) soggetti non sottoposti alle sanzioni emanate dall’UE a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina e non posseduti o controllati da persone, entità o organismi oggetto delle medesime sanzioni
  1. c) operazione finanziaria: durata non superiore a 96 mesi e importo (sommato all’importo totale delle altre eventuali operazioni finanziarie agevolate ai sensi del TCF) non superiore al 15% dell’importo medio dei ricavi degli ultimi 3 esercizi conclusi oppure al 50% dei costi sostenuti per l’energia nel 12 mesi precedenti la presentazione della richiesta di agevolazione
  2. d) per le richieste di riassicurazione/controgaranzia: le commissioni applicate al soggetto beneficiario finale possono essere destinate alla copertura del rischio di credito solo per la quota non riassicurata dal Fondo; inoltre, la data di perfezionamento dell’operazione finanziaria deve essere successiva alla data di ammissione all’intervento del Fondo. Il soggetto richiedente deve indicare nella sezione “trasparenza”, il vantaggio riconosciuto al soggetto beneficiario per effetto dell’ammissione all’intervento del Fondo e, a seguito dell’ammissione all’intervento del Fondo, dovrà necessariamente comunicare al Gestore, il vantaggio riconosciuto al soggetto beneficiario per effetto dell’ammissione all’intervento del Fondo (confermando o meno quanto indicato nella domanda di ammissione)

In deroga a quanto previsto dalle Disposizioni Operative del Fondo e in linea con quanto previsto dal TCF, sono ammissibili anche i soggetti beneficiari finali che, alla data di presentazione della richiesta di agevolazione, siano classificati tra le “imprese in difficoltà”.

Alle richieste ammissibili alla garanzia del Fondo ai sensi della Sezione 2.2. del TCF, fino al 31/12/2022, si applicheranno le misure che seguono.

Entità garanzia:

  • 80% in favore di start up, start-up innovative e incubatori certificati
  • 80% in favore di operazioni finanziarie a fronte di investimento
  • 80% in favore di operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla

realizzazione di investimenti, in favore delle imprese beneficiarie rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione

  • 60% in favore di operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore delle imprese beneficiarie rientranti nelle fasce 1 e 2 del predetto modello di valutazione.
  • 90% per la garanzia diretta e al 100% per la riassicurazione in favore dei finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento energetico o diversificazione della produzione o del consumo energetici secondo quanto previsto dall’articolo 16 del DL Aiuti. Per tali soggetti è riconosciuta la gratuità dell’intervento del Fondo.

Importo massimo garantito per singola impresa beneficiaria: 5 milioni di €.

 

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