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Credito d’imposta rimanenze di magazzino settore tessile, moda e accessori

FOCUS DECRETO SOSTEGNI BIS

Il Decreto Sostegni-bis estende al 2021 il credito d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, introdotto dal Decreto Rilancio (art. 8, D.L. n. 73 del 2021).

In favore dei soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) il “Decreto Rilancio” riconosce un contributo nella forma di credito d’imposta al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti.

Nella previsione originaria del Decreto Rilancio il beneficio era riconosciuto limitatamente al periodo d’imposta in corso al 10 marzo 2020. Con il Decreto Sostegni-bis il beneficio è esteso anche al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.
Il credito d’imposta è pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.

Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d’imposta considerati ai fini della media.
Sul fronte dei controlli è previsto che per i soggetti con bilancio certificato siano svolti sulla base dei bilanci. Invece, le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale dovranno avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella Sezione A del registro dei revisori.

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare apposita istanza all’Agenzia delle Entrate.
Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione, nonché le disposizioni di attuazione necessarie, sono stabiliti dall’Agenzia delle Entrate con apposito provvedimento. È affidato al Ministero dello Sviluppo Economico, invece, il compito di stabilire, con apposito decreto ministeriale, i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d’imposta.

Art. 8 lettera c) […] Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d’imposta di cui al comma 1. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione, sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, con il quale sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta e del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo.”;

Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite Modello F24, nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.
Il beneficio è soggetto al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal cd. “Temporary Framework”.
È stabilito un limite di spesa pari a 95 milioni di euro per l’anno 2021 e 150 milioni di euro per l’anno 2022.

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