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Decreto crescita: novita’ per le agevolazioni fiscali

Ecco le principali novità dettate dal Decreto Crescita in tema agevolazioni fiscali

 

Dopo aver esaminato le principali novità dettate dal Decreto Crescita in tema agevolazioni, vediamo oggi le novità sul fronte delle agevolazioni fiscali:

 

MINI IRES

La disciplina relativa alla Mini IRES prevista dalla legge di Bilancio 2019 viene completamente abrogata e sostituita da nuova misura finalizzata a tassare con l’applicazione dell’aliquota IRES ridotta gli utili d’impresa non distribuiti.

In particolare, le società possono applicare l’IRES con aliquota ridotta del 3,5% (passa dal 24% al 20,5%) a decorrere dal 2022 sul reddito d’impresa dichiarato, fino a concorrenza dell’importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili e nei limiti dell’incremento del patrimonio netto.

Per il 2019 l’aliquota IRES può essere applicata nella misura ridotta del 22,5%, per il 2020 del 21,5% e per il 2021 del 20,5%.

Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal 2018 e accantonati a riserva, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.

Per incremento del patrimonio netto si deve intendere la differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi d’imposta precedenti e il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2018, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.

Per ciascun periodo d’imposta, la parte degli utili accantonati a riserve agevolabili che eccede l’ammontare del reddito complessivo dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabile dell’esercizio successivo. L’incentivo è cumulabile con altri eventuali benefici concessi, a esclusione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.

 

DEDUCIBILITA’ IMU DALLE IMPOSTE SUI REDDITI

Viene aumentata dal 40% al 50% la percentuale di deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dal reddito d’impresa e da quello di lavoro autonomo per il periodo d’imposta 2019. Tale misura viene incrementata al:

– 60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019

– 60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020

– 70% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021

 

STRUMENTI FINANZIARI CONVERTIBILI

Viene introdotto un regime di non concorrenza alla formazione del reddito imponibile degli emittenti, ai fini dell’imposta sul reddito delle società e del valore della produzione netta, dei maggiori o minori valori che derivano dall’attuazione di specifiche previsioni contrattuali che governano gli strumenti finanziari, diversi da azioni e titoli similari, con talune caratteristiche che determini la svalutazione del valore nominale degli strumenti ovvero la loro conversione in azioni.

 

AGGREGAZIONI D’IMPRESE

Viene riproposto il bonus per le aggregazioni tra imprese che fu introdotto per la prima volta dalla legge Finanziaria 2007.

 

Il beneficio fiscale, che resterà in vigore fino al 2022, consiste nel riconoscimento fiscale gratuito del disavanzo da concambio che emerge da operazioni di fusione e di scissione nonché del maggior valore iscritto dalla società conferitaria in ipotesi di conferimento di azienda, per un importo complessivo non eccedente € 5 milioni.

 

SOCIETA’ DI INVESTIMENTO SEMPLICE

Nell’ambito del D.Lgs. n. 58/1998 viene inserita la nuova figura della società di investimento semplice (SIS): si tratta di un nuovo tipo di veicolo societario, che potrà investire esclusivamente in startup non quotate, con il vantaggio fiscale dell’esenzione dalle tasse dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alle società di investimento semplice.

 

La SIS si costituisce con capitale fino a 25 milioni raccolto presso investitori professionali o anche tramite Business Angels, rappresenta una nuova forma giuridica e viene disciplinata nel TUF. La SIS ha come oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati, che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell’attività.

 

Le SIS non potranno emettere obbligazioni. I soci che hanno costituito una o più SIS, con capitale cumulato di 25 milioni, non potranno crearne un’altra se non dopo la messa in liquidazione di una o più delle società preesistenti.

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