Torna al Blog

Decreto Sostegni Ter: la mappa degli aiuti per le imprese

Ė stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022 il Decreto Sostegni Ter, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”.

Il provvedimento si compone di 33 articoli ed è suddiviso in 5 Titoli:

– Titolo I – Sostegno alle imprese e all’economia in relazione all’emergenza Covid-19

– Titolo II – Regioni ed enti territoriali

– Titolo III – Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica

– Titolo IV – Altre misure urgenti

– Titolo V – Disposizioni finali e finanziarie

 

Riportiamo qui di seguito le misure trasversali di interesse per ciascuna impresa:

 

Misure per il commercio al dettaglio

Anche il settore del commercio è destinatario di specifiche agevolazioni.

In primo luogo, l’art. 2 riconosce un contributo a fondo perduto a favore delle imprese di commercio al dettaglio di cui ai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.

Il contributo spetta esclusivamente alle imprese con un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro, che hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta, come segue:

– 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 400.000 euro

– 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro

– 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a un milione di euro e fino a 2 milioni di euro

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, le imprese dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza al Ministero dello Sviluppo economico, nei termini e secondo le modalità che saranno definiti da un provvedimento dello stesso Ministero.

Nel caso in cui le risorse stanziate, pari a 200 milioni di euro, non siano sufficienti a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il Ministero dello sviluppo economico provvederà a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base dei fondi disponibili e del numero di domande ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi.

Bonus rimanenze di magazzino

La disposizione, in particolare, estende – limitatamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 – il credito d’imposta rimanenze di magazzino alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai codici 47.51, 47.71, 47.72 della classificazione delle attività economiche ATECO 2007.

Bonus investimenti 4.0

L’art. 10 modifica la disciplina del bonus investimenti beni materiali 4.0, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023.

In particolare, la disposizione prevede che per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica che saranno individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, decreto ministeriale, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.

Cassa Covid per le imprese di rilevante interesse strategico

L’art. 22 prevede la proroga, per una durata massima di ulteriori 26 settimane fruibili fino al 31 marzo 2022, della Cassa Covid per le grandi aziende oltre i 1.000 dipendenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 207/2012.

Aiuti di Stato

L’art. 27, comma 1, modifica l’art. 54 del D.L. n. 34/2020, che prevede che le Regioni, le Province autonome – anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome -, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 del Quadro temporaneo di aiuti di Stato (Temporary Framework).

In particolare, con la modifica si recepisce i nuovi massimali fissati dalla Commissione europea con la sesta modifica del Temporary Framework, pubblicata dalla Commissione Europea il 18 novembre 2021.

Si ricorda che a seguito della pubblicazione della sesta modifica, il limite per gli aiuti di importo limitato (sezione 3.1) viene aumentato da 1,8 a 2,3 milioni di euro. Per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura il limite è stato portato a 345.000 euro e per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli a 290.000 euro.

È stato inoltre elevato da 10 a 12 milioni per impresa l’importo massimo degli aiuti di cui alla sezione 3.12 del Quadro temporaneo, cioè degli aiuti che possono contribuire alla copertura dei costi fissi non coperti dalle entrate per le imprese particolarmente colpite dalla crisi conseguente alla pandemia, con perdite di fatturato pari ad almeno il 30% nel periodo ammissibile (periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022) rispetto allo stesso periodo del 2019.

Ai sensi del diritto europeo, per impresa deve intendersi “impresa unica” come definita nel regolamento “de minimis” n. 1407/2013.

Novità in ambito IVA

Il comma 2 dell’art. 27 abroga l’art. 21 della legge n. 238/2021 (Legge europea 2019-2020), riguardante il regime IVA della call-off stock, l’operazione con cui un soggetto passivo trasferisce beni della sua impresa da uno Stato UE in un altro Stato membro per venderli, dopo l’arrivo a destinazione, a un acquirente già noto.

Stretta sulle cessioni dei bonus fiscali

Con l’art. 28 si introduce una stretta sulle cessioni dei crediti fiscali.

In particolare, viene disposto che, dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto, i bonus edilizi (ex articolo 121 del D.L. n. 34/2020) e i bonus anti Covid (ex articolo 122 del D.L. n. 34/2020) potranno essere ceduti una sola volta.

Tale limitazione è prevista anche per lo sconto in fattura: i fornitori e le imprese che fanno i lavori e che praticano lo sconto in fattura potranno recuperare lo sconto sotto forma di credito d’imposta e cederlo una sola volta ad altri soggetti, compresi banche e intermediari finanziari. Quest’ultimi soggetti però non avranno la possibilità di successiva cessione.

Ai sensi del comma 2, i crediti che, alla data del 7 febbraio 2022, sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cessione o sconto in fattura possono costituire oggetto esclusivamente di un’ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.

Tutti i contratti stipulati in violazione delle predette disposizioni saranno considerati nulli.

 

 

 

 

Contattaci per una pre-analisi gratuita e senza impegno

Valuteremo insieme le tue necessità e ti proporremo un piano d’azione per reperire i capitali di cui hai bisogno.

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi novità e consigli finanziari utili alla tua attività.