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Legge di bilancio 2020: tema “decreto fiscale”

La legge di Bilancio 2020 ha introdotto novità importanti in tema “decreto fiscale”, ecco quali:

 

Accollo dei debiti

Viene regolamentata la disciplina consistente nell’accollo del debito di imposta altrui. In particolare è previsto che chiunque si accolli il debito d’imposta altrui, deve procede al relativo pagamento secondo le modalità ordinariamente previste, con la precisazione che non è ammesso l’utilizzo in compensazione di crediti propri dell’accollante.

Cessazione partite Iva e divieto di compensazione

È previsto che, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di cessazione della partita Iva, è fatto divieto di compensazione dei crediti, a prescindere dalla tipologia e dall’importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita Iva oggetto del provvedimento. L’obbligo rimane in vigore fino a quando la partita Iva risulti cessata.

Parimenti inibita è la compensazione (dei soli crediti Iva) per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita Iva dalla banca dati Vies. Il divieto rimane fintantoché non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l’emissione del provvedimento di esclusione.

Infine, nel caso di compensazione in divieto di quanto sopra previsto, il modello F24 si considera scartato.

Contrasto alle indebite compensazioni

Con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, la compensazione del credito Iva annuale o da modello TR nonché dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’Irap, per importi superiori a 5.000 euro annui, può avvenire a decorrere dal decimo giorno successivo.

Compensazione crediti da parte dei sostituti di imposta

Con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, i sostituti di imposta potranno procedere alla compensazione dei crediti derivanti da eccedenze di versamento di ritenute e di rimborsi/bonus erogati ai dipendenti, esclusivamente in via telematica.

Controllo sulle compensazioni a rischio

L’Agenzia delle entrate, l’Inps e l’Inail definiscono procedure di cooperazione finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni, prevedendo la possibilità di invio di segnalazioni relative a compensazioni che presentano profili di rischio.

Con provvedimenti adottati d’intesa dal direttore dell’Agenzia delle entrate e dai presidenti di Inps e Inail saranno individuate le procedure.

Sanzioni per indebite compensazioni

A partire dalle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020, in caso di utilizzo in compensazione di crediti, in tutto o anche in parte, non utilizzabili, l’Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento e applica la sanzione. Il contribuente ha 30 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per fornire i chiarimenti necessari. L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non si ha quando il contribuente, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione, provvedere al pagamento. L’agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento.

Contrasto all’omesso versamento di ritenute in settori labour intensive

Con decorrenza 1° gennaio 2020 viene previsto che i soggetti residenti ai fini delle imposte dirette in Italia, quando affidano il compimento di un’opera o di più opere o di uno o più servizi:

– di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro,

– tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma devono richiedere all’appaltatrice o alla subappaltatrice, che sono obbligate a provvedervi, copia delle deleghe di pagamento relative alle ritenute (per Irpef e addizionali)  e trattenute dalle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati in tali opere e/o servizi.

A tal fine, tali ritenute devono essere versate distintamente per singolo committente e senza possibilità di compensazione.

Ai fini di consentire la verifica dei versamenti, entro 5 giorni dagli stessi, devono essere inviate al committente le deleghe e un elenco nominativo dei lavoratori, identificati tramite codice fiscale, che sono stati impiegati nel mese precedente direttamente nelle opere e/o servizi prestati, con il dettaglio delle ore lavorate, l’ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente al lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente. La risoluzione n. 108/E/2019 ha precisato che la ripartizione del totale ritenute del mese sul singolo committente va effettuata sulla base di parametri oggettivi, quale – ad esempio – il numero delle ore lavorate sulla commessa, rispetto al totale delle ore lavorate nel mese.

Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate potranno essere disciplinate le modalità di trasmissione telematica di tali informazioni.

Contrasto alle frodi in materia di accisa sui prodotti energetici

Con decorrenza 1° novembre 2019 è previsto che la nota di ricevimento attestante la conclusione del regime sospensivo dei prodotti energetici, deve essere inviata entro le 24 ore decorrenti dal momento in cui i prodotti sono presi in carico dal destinatario.

Viene, inoltre, previsto che nel caso di trasferimenti mediante automezzi, la presa in consegna si verifica con lo scarico effettivo degli stessi prodotti dal mezzo di trasporto e con l’iscrizione nella contabilità del destinatario, da effettuarsi entro il medesimo giorno in cui hanno termine le operazioni di scarico.

Estensione del ravvedimento operoso

Viene esteso l’istituto del ravvedimento operoso “lungo” (quindi anche dopo il termine di presentazione della dichiarazione, ovvero di un anno dalla scadenza di versamento) anche ai tributi regionali e locali, con conseguente applicazione delle riduzioni delle sanzioni anche a detti tributi. Rimane invece vigente il divieto di ravvedimento per tali tributi a decorrere dalla conoscenza di avvio di pratiche di controllo o notifica di atti di accertamento.

Modifiche reati penali tributari

Dichiarazione fraudolenta con utilizzo di fatture per operazioni inesistenti:  a mezzo delle modifiche apportate è elevata la sanzione per evasione avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, che passa da 4 a 8 anni; inoltre, se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000 euro, si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici: viene elevata la pena per l’evasione a mezzo di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti che passa da un minimo di 3 a un massimo di 8 anni. Invariate le soglie per la configurazione del reato.

Dichiarazione infedele: viene modificata la pena per la dichiarazione infedele che passa a un minimo di 2 e un massimo di 4 anni e 6 mesi. Viene inoltre ridotto l’importo dell’imposta evasa che scende a 100.000 euro nonché quello degli elementi attivi sottratti a imposizione che scende a 2 milioni di euro.

Omessa dichiarazione: nel caso di omessa dichiarazione (anche dei sostituti di imposta) viene elevata la reclusione da un minimo di 2 a un massimo di 5 anni, fermo restando l’importo di 50.000 dell’imposta evasa.

Emissione fatture per operazioni inesistenti: la reclusione prevista dall’articolo 8, D.Lgs. 74/2000 sale da un minimo di 4 a un massimo di 8 anni. Viene introdotta l’ulteriore previsione per cui si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni nel caso di importi inferiori a 100.000 euro.

Occultamento o distruzione di documenti contabili: l’occultamento o la distruzione in tutto o in parte delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, viene punito con la reclusione da 3 a 7 anni. Tutte le modifiche entreranno in vigore dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione

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