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Legge di bilancio 2020: tema “immobiliare”

La legge di Bilancio 2020 ha introdotto novità importanti in tema “immobiliare”, ecco quali:

 

Deducibilità Imu

A decorrere dal 2019 viene stabilita la deducibilità dell’Imu assolta sugli immobili strumentali, in misura pari al 50% del reddito di impresa e di quello derivante dall’esercizio di arti e professioni. Uguale previsione è introdotta anche per quanto riguarda l’Imi (Provincia di Bolzano) e l’Imis (Provincia di Trento).

 

Credito per monitoraggio strutturale immobili

Viene introdotto un credito di imposta, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, in relazione alle spese documentate relative all’acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo, con l’obiettivo di aumentare il livello di sicurezza degli immobili.

 

Proroga ristrutturazioni edilizie e bonus mobili

Viene prorogata al 31 dicembre 2020 la detrazione al 50%, nel limite di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Viene, inoltre, prorogata al 2020 la detrazione al 50% per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

 

Bonus facciate

Viene introdotta una detrazione dall’imposta lorda in misura pari al 90% per le spese documentate, sostenute nel 2020 per interventi, anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi) o B (parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A). La detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui i lavori di rifacimento della facciata, non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare specifici requisiti previsti dal decreto Mise 26 giugno 2015 e decreto Mise 26 gennaio 2010.

 

Sanatoria nullità atti di trasferimento di terreni

Al fine di favorire il ricambio generazionale, agli atti di vendita dei terreni  che Ismea è stata autorizzata a vendere attraverso procedura competitiva a evidenza pubblica tra coloro che hanno presentato una manifestazione di interesse all’acquisto a seguito di avviso pubblico, o, in caso di esito infruttuoso della predetta procedura, tramite trattativa privata, si applicano le disposizioni che hanno esentato alcune fattispecie dalla nullità dell’atto di trasferimento della proprietà o del diritto reale in caso di edificazione di natura abusiva realizzata successivamente al 17 marzo 1985 e hanno previsto la possibilità di presentare domanda di sanatoria.

 

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Viene riproposta la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni, agricoli ed edificabili, posseduti al 1° gennaio 2020, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un’imposta sostitutiva da versare entro il 30 giugno 2020 (in caso di rateazione la prima rata). L’aliquota dell’imposta sostitutiva è unificata, prevedendola in misura pari all’11% sia per le partecipazioni in società non quotate, sia per i terreni.

 

Imposta sostitutiva cessione immobili nel quinquennio

Sale al 26% l’imposta sostitutiva dell’Irpef applicabile sulle plusvalenze realizzate in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni. L’imposta si applica all’atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio.

 

Rivalutazione beni di impresa

Viene reintrodotta la possibilità per: società di capitali, cooperative, trust e altri enti pubblici e privati che esercitano attività commerciali, sono residenti nel territorio dello Stato, non adottano gli Ias nella redazione del bilancio di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018.  Sono esclusi dalla rivalutazione gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa.

Modalità di rivalutazione: la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1° gennaio 2020. La rivalutazione debba riguardare beni della stessa categoria omogenea e deve essere annotata nell’inventario e nella Nota integrativa

Unificazione Imu-Tasi

A decorrere dal 2020, viene abolita la Iuc, con l’eccezione della Tari, e viene rimodulata l’Imu. L’Imu si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando, per il Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e di Bolzano l’autonomia impositiva.

Estensione del regime del reverse charge Iva

Viene esteso il regime del reverse charge Iva alle prestazioni di servizi diversi da quelle effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma.

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