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Legge di bilancio 2020: tema “plastica”

La legge di Bilancio 2020 ha introdotto novità importanti in tema “plastica”, ecco quali:

 

Plastic tax

È istituita l’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI).

Oggetto

L’imposta si applica sui manufatti che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.

I manufatti devono essere realizzati, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, con l’impiego, anche parziale, di materie plastiche, costituite da polimeri organici di origine sintetica e non devono essere ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati.

Momento impositivo ed esigibilità

L’obbligazione tributaria sorge al momento della produzione, dell’importazione definitiva nel territorio nazionale o dell’introduzione nel medesimo territorio da altri Paesi dell’Unione europea.

L’imposta diviene esigibile all’atto dell’immissione in consumo dei MACSI nel territorio nazionale:

  1. per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, all’atto della loro cessione ad altri soggetti nazionali;
  2. per i MACSI provenienti da altri Paesi dell’Unione europea:
  3. all’atto dell’acquisto nel territorio nazionale nell’esercizio dell’attività economica;
  4. all’atto della cessione effettuata nei confronti di un consumatore privato;
  5. per i MACSI provenienti da Paesi terzi, all’atto della loro importazione definitiva nel territorio nazionale.

Misura dell’imposta

L’imposta sul consumo di MACSI è individuata in 0,45 euro per kg di materia plastica contenuta nei MACSI.

Dichiarazione di imposta

La definizione dell’imposta dovuta avviene a mezzo di dichiarazioni trimestrali in cui sono riportati i quantitativi delle materie plastiche contenuti in MACSI utilizzati per la realizzazione di altri MACSI, al fine dello scomputo dalla base imponibile dei predetti quantitativi sui quali l’imposta risulti già versata da altri soggetti obbligati.

La dichiarazione è presentata dai soggetti passivi (escluso l’importatore) all’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui la dichiarazione si riferisce.

Versamento dell’imposta

Il pagamento deve avvenire entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui si riferisce la dichiarazione, esclusivamente tramite modello F24, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi.

Accertamento e riscossione

I controlli sono delegati all’Agenzia delle dogane e dei monopoli che può accedere presso gli impianti di produzione di MACSI al fine di acquisire elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni.

Attuazione

Con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli da pubblicare, entro il mese di maggio 2020, nella Gazzetta Ufficiale, saranno definiti:

– identificazione in ambito doganale dei MACSI mediante l’utilizzo dei codici della nomenclatura combinata dell’Unione Europea;

– contenuto della dichiarazione trimestrale;

– modalità per il versamento dell’imposta;

– modalità per la tenuta della contabilità relativa all’imposta a carico dei soggetti obbligati;

– modalità per la trasmissione, per via telematica, dei dati di contabilità;

– individuazione, ai fini del corretto assolvimento dell’imposta, degli strumenti idonei alla certificazione del quantitativo di plastica riciclata presente nei MACSI;

– modalità di rimborso dell’imposta;

– svolgimento attività di accertamento, verifica e controllo;

– modalità per la notifica degli avvisi di pagamento.

 

Credito di imposta adeguamento tecnologico produttori materie plastiche

Viene introdotto, in coerenza con gli obiettivi che saranno delineati dal Piano nazionale sulla plastica sostenibile, un credito di imposta per le imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di manufatti con singolo impiego destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.

Il credito d’imposta è stabilito in misura pari al 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dalle imprese per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo standard EN 13432:2002. Per le spese in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze connesse all’adeguamento tecnologico, si applica, in quanto compatibile, la disciplina del credito d’imposta per la formazione 4.0.

La misura massima del credito è individuata in 20.000 euro per azienda beneficiario ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Non si applicano i limiti annuali di utilizzo dei crediti d’imposta.

Ai fini della fruizione, il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Il credito è concesso nel limite complessivo di 30 milioni di euro per il 2021 e soggiace alle regole de minimis.

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