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Il nuovo Patent Box per la tassazione agevolata

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 2 del 4 gennaio 2023 in tema di chiarimenti in ordine alle disposizioni che disciplinano il passaggio dal vecchio regime del Patent Box al nuovo.

Il regime opzionale di tassazione agevolata ”Patent box” è stato originariamente introdotto dall’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (”legge di stabilità 2015”), modificato dall’articolo 56, comma 1, lettera a), del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Si tratta di un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali, con lo scopo di incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, la collocazione in Italia dei beni immateriali detenuti all’estero da imprese italiane o estere, il mantenimento dei beni immateriali in Italia evitandone la ricollocazione all’estero.

L’articolo 6 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 ha sostituito la disciplina del vecchio Patent box­ che prevede la parziale detassazione dei redditi derivanti da alcune tipologie di beni immateriali giuridicamente tutelabili ­ con un’agevolazione (cd. Nuovo Patent Box) che si sostanzia nella maggiorazione del 110 per cento dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a tali beni, consentendone così una più ampia deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.

Nello specifico, le nuove norme dispongono che, ai fini delle imposte sui redditi e della determinazione del valore della produzione netta, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti indicati al comma 1 in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa, sono maggiorati del 110 per cento).

Inoltre la normativa ha disciplinato la transizione al nuovo regime di Patent Box prevedendo che le disposizioni si applicano alle opzioni esercitate con riguardo al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai successivi periodi d’imposta, ossia, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, a partire dal periodo d’imposta 2021.

Con riguardo ai contribuenti che, con riferimento ai periodi d’imposta antecedenti al periodo 2021, abbiano esercitato sia una valida opzione PB (ossia l’opzione di durata quinquennale prevista dall’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) che una valida opzione OD, vale a dire i soggetti che operavano un utilizzo diretto del bene e hanno optato per il regime di autoliquidazione OD, l’articolo 6, comma 10, terzo periodo del D.L. n. 146/2021 non consente di transitare nel nuovo regime Patent box, dovendo questi soggetti permanere nel precedente regime Patent box per tutta la durata del periodo di riferimento dell’opzione PB.

In tal caso, poiché il periodo di efficacia dell’opzione OD segue quello dell’opzione PB, il punto 12.3 del Provvedimento Nuovo Patent Box prevede che, a decorrere dal periodo d’imposta 2021, non sarà più necessario esercitare annualmente una nuova opzione OD, in quanto l’opzione esercitata entro il periodo d’imposta 2020 si considera efficace per i residui anni del quinquennio.

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