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Credito d’imposta per la sanificazione

Potenziato il credito d’imposta per la sanificazione necessaria alla ripartenza

 

Ai fini della ripartenza delle attività assume rilevanza il Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione che ha abrogato il precedente analogo incentivo introdotto dal Decreto “Cura Italia”, per il quale non erano ancora state emanate le disposizioni attuative.

Per la specifica agevolazione sono stati stanziati 200 milioni di euro, il valore è pertanto quadruplicato rispetto a quella inizialmente prevista dal Cura Italia.

Destinatari del contributo sono gli esercenti attività d’impresa, arte o professione – indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato – nonché gli enti non commerciali compresi quelli del Terzo del settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti.

Risultano agevolabili le spese sostenute nel 2020 e riguardanti uno od entrambi i seguenti interventi:

  1. sanificare gli ambienti di lavoro e gli strumentiutilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa
  2. l’acquisto di dispositivi e prodotti per la sicurezza, e in particolare:
  • dispositivi di protezione individuale
  • prodotti detergenti e disinfettanti
  • dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, tra cui termometri e termoscanner
  • dispositivi atti a garantire la distanza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.

In attesa dei necessari chiarimenti da parte degli enti preposti, si ritiene che l’imputazione temporale delle spese debba avvenire secondo le regole generali di competenza fiscale. In particolare, come noto, tali disposizioni prevedono che:

  • le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione
  • le spese d’acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate

Il credito d’imposta, che non può superare l’importo di 60.000 euro per azienda, spetta ora nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, rispetto alla precedente percentuale del 50% prevista dal Decreto Liquidità.

 

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